Al contrario della tortura la pena di morte non è, ancora,
vietata dalle norme internazionali. La Dichiarazione Universale (10
dicembre 1948) garantisce il diritto alla vita e vieta tortura e pene
crudeli, ma non vieta espressamente la pena di morte,
Art.3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza
della propria persona.
Art.5
Nessun individuo
potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli,
inumane o degradanti.
Ci fu un tentativo da parte dell’Unione Sovietica (abolizionista fra il
1947 ed il 1950) di inserire nella Dichiarazione l’obbligo
dell’abolizione in tempo di pace. La richiesta trovò l’opposizione dei
paesi mantenitori, ma anche di quelli che, come il Venezuela, erano già
allora abolizionisti totali e non volevano che la Dichiarazione
legalizzasse la pena capitale in tempo di guerra. In ogni caso la
Dichiarazione non approva in alcun modo la pena di morte:
“In nessuno dei lavori preparatori della Dichiarazione Universale
troverete una sola parola spesa in favore della pena capitale (…) La
pena di morte era vista come un male necessario, la cui esistenza non
poteva essere giustificata né scientificamente né filosoficamente, (SCHABAS
1997-43)
Quindi secondo Schabas “l’inevitabile conclusione è che l’Articolo 3
della Dichiarazione Universale è in prospettiva abolizionista.” (SCHABAS
1997-44)
Un grande passo in avanti verso l’abolizionismo esplicito venne fatto
con il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) del
1966, che all’Articolo 7 vieta la tortura ed all'Articolo 14 fornisce
una serie di garanzie agli accusati, mentre nell'Articolo 6, per cui non
sono previste deroghe, prende una posizione chiaramente abolizionista:
Art. 6
1 Il diritto alla vita è inerente alla persona umana (...)
2 Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita una sentenza
capitale può essere pronunciata solo per i delitti più gravi [most
serious crimes] (...)
5 Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi
dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne
incinte.
6 Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per
ritardare od impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno
Stato parte del presente Patto
Il commento ufficiale che ha fatto l'ONU (Comitato per i diritti umani)
all' Articolo 6 è stato (27.07.1982):
"Il diritto alla vita è il diritto supremo, al quale non è possibile
alcuna deroga, nemmeno in tempo di emergenza pubblica che minacci la
vita della nazione (…) gli Stati (...) sono obbligati a ridurre
l'applicazione della pena di morte ai crimini più gravi [e] (...)
l'abolizione è desiderabile. Il Comitato conclude che tutte le misure di
abolizione dovrebbero essere considerate come un progresso verso il
godimento del diritto alla vita. (…) Il Comitato è dell'opinione che il
termine delitti più gravi [most serious crimes] debba essere
interpretato in modo restrittivo, nel senso che la pena di morte
dovrebbe essere una misura del tutto eccezionale [a quite exceptional
measure]"
Per dirlo con le parole di Nigel Rodley:
"La pena capitale costituisce un'eccezione alla regola che prevede la
tutela del diritto alla vita di ogni essere umano. la pena capitale è
trattata come una realtà transitoria, in vista dell'abolizione, solo i
paesi nei quali la pena capitale non è stata abolita, beneficiano
dell'eccezione. Ne consegue che uno Stato aderente [al Patto] non può
reintrodurre la pena capitale una volta abolita. Presumibilmente lo
stesso principio vale nei casi di reati specifici. Così, se uno Stato
membro mantiene l'applicazione della pena capitale per tradimento, la
sua reintroduzione per omicidio sarebbe ingiustificata.(…) Nessuna
deroga all'Articolo 6 è permessa, neppure nei
«periodi di
emergenza nei quali la vita della nazione corre un grave rischio».
Pertanto non solo in ogni circostanza vanno rispettate tutte le norme
tutelari di cui sopra, ma non devono sussistere pretesti per il
ripristino della pena, quali che siano le difficoltà interne od esterne
che un governo in carica si trovi ad affrontare." (RODLEY 1980-22)
Inoltre si ritiene che “un ampliamento dell’uso della pena capitale
contraddica lo spirito dell’Articolo 6 (…) [e che] una volta che uno
stato abbia abolito la pena di morte non la possa più reintrodurre" (SCHABAS
1997-101)
La desiderabilità dell’abolizione della pena di morte è stata ribadita
dall’Assemblea delle Nazioni Unite nella Risoluzione 2857 del 20
dicembre 1971 che dichiarava:
"Allo scopo di garantire pienamente il diritto alla vita, di cui all'Art.
3 della Dichiarazione Universale, l'obbiettivo principale da perseguire
è la graduale restrizione delle categorie dei reati per i quali è
applicabile la pena capitale, col proposito rivolto al fine ultimo ed
auspicabile dell'abolizione di questa forma di punizione in tutti i
paesi" (quest'ultima parte sottolineata con enfasi)
L'8 dicembre 1977 l'Assemblea tornava sull'argomento con la risoluzione
32/61 che afferma:
"Obbiettivo principale da perseguirsi, in materia di punizione capitale,
è la progressiva restrizione della categoria dei reati peri quali si
irroga la pena di morte, essendo l'intento rivolto all' abolizione
generale di questa forma di punizione"
Poi con la Risoluzione 35/172 del 15.12.80 l'Assemblea chiedeva a tutti
gli Stati di rispettare come standard minimo il contenuto degli articoli
6, 14 e 15 dell'ICCPR. [Qui bisogna notare che gli Stati Uniti, pur
avendo ratificato il Patto, hanno posto una tale quantità di riserve da
renderlo assolutamente inoperante. La gravità del fatto ha spinto una
dozzina di Paesi, fra cui il nostro, a opporsi a queste riserve
chiedendo che gli USA le ritirino.]
Il 25 maggio 84 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite
(ECOSOC) adottò un gruppo di garanzie di protezione dei diritti dei
condannati a morte con la precisa condizione che “esse non saranno
invocate per ritardare o prevenire l’abolizione della pena di morte” (HOOD
1996-81) ed il 21 maggio 1986 chiese a tutti i Paesi che non avessero
ancora abolito la pena di morte di applicarle. Nello stesso anno, con la
Risoluzione 29/118 l’assemblea Generale faceva sue le “Garanzie ECOSOC”
Il 15 dicembre 1989 il Secondo Protocollo Opzionale all' ICCPR ha
definitivamente sancito la desiderabilità dell'abolizione della pena di
morte. Il suo primo articolo così recita:
Art. 1
1 nessuno che sia sottoposto alla giurisdizione di uno Stato parte al
presente Protocollo sarà giustiziato.
2 Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie all'abolizione della
pena di morte nell'ambito della propria giurisdizione.
La contrarietà delle Nazioni Unite e della comunità internazionale
all’uso della pena di morte è stata ulteriormente ribadita negli Statuti
dei Tribunali Internazionali per il Ruanda e per l’ex Yugoslavia e della
Corte Penale Internazionale. La pena di morte è infatti bandita dalle
sentenze che questi possono emettere. [nota In altri luoghi ho fatto
notare come lo Statuto della Corte Penale Internazionale sia un vero
disastro per la difesa dei diritti umani]
Riassumendo
Possiamo quindi affermare che le norme internazionali:
1 consentono l' uso della pena di morte solamente come fatto
eccezionale,
2 che la permettono solo per i reati più gravi,
3 che vogliono la riduzione del numero dei reati passibili di pena
capitale,
4 che vietano la reintroduzione della pena di morte od un ampliamento
del suo utilizzo,
5 che ne vogliono la futura, completa abolizione.
In Europa la pena di morte e' vietata
Il Parlamento Europeo (17 gennaio 1986), richiamandosi ad una
risoluzione del 1981 che chiedeva l'abolizione della pena di morte nella
CEE, ha chiesto che anche la Gran Bretagna firmi il VI Protocollo
aggiuntivo della Convenzione Europea sui Diritti Umani (21 aprile 1983),
il cui primo Articolo recita:
La pena di morte sarà abolita. Nessuno sarà condannato a questa pena,
nessuno sarà giustiziato.
Il 12 marzo 1992 è stata adottata una risoluzione che va più avanti
delle precedenti, perché incita gli Stati membri a:
"Impegnarsi ad ottenere una decisione che obblighi le Nazioni Unite ad
instaurare una moratoria generalizzata sulla pena di morte (...), a
condurre una politica estera, ed in particolare quella parte che
controlla gli accordi e la cooperazione economica, che consideri il
rispetto dei diritti umani ed in particolare l'abolizione della pena di
morte come una condizione fondamentale" ed infine " a promuovere nello
stesso tempo una vasta campagna di informazione sulle posizioni del
Parlamento Europeo e sulle ragioni che si oppongono al mantenimento
della pena capitale nell'arsenale giuridico di uno Stato, al fine di
sensibilizzare in profondità l'opinione pubblica sull'inutilità e
l'inammissibilità di questa pena." (La Chronique d'Amnesty, Juin 92)
La convenzione americana sui diritti dell' uomo
L'Articolo 4 della Convenzione Americana sui Diritti Umani (22 novembre
1969) vieta esplicitamente la reintroduzione della pena di morte.
Art. 4
2 Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa potrà essere
inflitta solo per i reati più gravi(...)
3 La pena di morte non sarà ripristinata nei paesi che l' hanno abolita
4 In nessun caso la pena di morte potrà essere applicata per i delitti
politici o per reati comuni connessi a tali delitti.
5 La pena di morte non potrà essere inflitta alle persone che al momento
della consumazione del reato avevano meno di 18 anni o più di 70.
L’ 8 giugno 1990 è stato aggiunto un Protocollo contro la pena di morte:
Art. 1
Gli Stati parte a questo Protocollo non applicheranno la pena di morte
nel loro territorio ad alcuna persona soggetta alla loro giurisdizione
L'avanzata dell' abolizione
Dall’89 in avanti abbiamo visto avanzare con la democrazia
l’abolizionismo. La maggiora parte dei Paesi del mondo non ha la pena di
morte o non la applica. Più di settanta Paesi (un terzo del totale) sono
abolizionisti totali. Negli ultimi venticinque anni una media di almeno
due paesi all’anno ha abolito questa pena. (Amnesty International
pubblica regolarmente l’elenco dei paesi abolizionisti e mantenitori)
I minorenni
Le norme internazionali vietano, nella maniera più chiara possibile, l'
esecuzione di chi avesse meno di 18 anni al momento in cui commetteva il
delitto. questo perché si ritiene che non avendo ancora completato il
loro sviluppo non possano essere pienamente responsabili delle loro
azioni, ciò non significa che non debbano essere puniti.
Art.6 ICCPR
5 Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi
da minori di 18 anni.
Garanzie ECOSOC
3 Persone sotto i 18 anni di età al tempo in cui era stato commesso il
crimine non saranno condannate a morte.
Art. 68 Convenzione di Ginevra per la protezione dei civili
In nessun caso la pena di morte può essere pronunciata su di una persona
protetta che fosse sotto i 18 anni al tempo del delitto.
Art 37 Convenzione sui diritti del fanciullo
Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di
rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone ci età
inferiore ai diciotto anni.
La pena di morte nel diritto umanitario
Sia la guerra che un conflitto armato di natura non internazionale
prevedono l'immediata entrata in vigore delle Quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949 (Prigionieri, Naufraghi, Feriti e Civili) che insieme
formano il Diritto Umanitario.
L'Articolo 68 della Convenzione relativa alla protezione dei civili
prevede che la pena di morte possa essere applicata ad una persona
protetta solo nel caso in cui questa si sia macchiata di spionaggio di
atti gravi di sabotaggio o di aggressioni che abbiano causato la morte
purché:
"Questi crimini fossero punibili con la pena di morte sotto la legge del
territorio occupato prima che l'occupazione avesse luogo"
Nota bibliografica
I testi degli Articoli e delle Risoluzioni si trovano in AMNESTY
INTERNATIONAL ACT 50/10/98 International Standards on the Death Penalty.
RODLEY NIGEL
1980 “La pena capitale nel diritto e nelle relazioni internazionali” in:
AMNESTY INTERNATIONAL Pena di morte, Pordenone, Studio tesi, 1980
1983 "La pena di morte nella legislazione internazionale sui diritti
umani" in: AAVV La pena di morte nel mondo. Casale M, Marietti, 1983
1987 The Treatment of Prisoners under International Law, New York,
Oxford U. P. 1987
SCHABAS WILLIAM A
1996a The Death Penalty as Cruel Treatment and Torture Boston
Northeastern U P 1996
1996b “International Legal Aspect” in: HODGKINSON PETER. RUTHERFORD
ANDREW, eds. Capital Punishment. Global Issues and Prospect Winchester,
Water Side Press, 1996
1997 The Abolition of the Death Penalty in International Law, Second
edition. Cambridge, Cambridge University Press 1997
1998 “International Law and Abolition of the Death penalty” Washington
and Lee Law Review Summer 1998
Claudio Giusti - Forlì,
febbraio 2000 |