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La pena di morte nel diritto internazionale

di Claudio Giusti

 
     
 

Al contrario della tortura la pena di morte non è, ancora, vietata dalle norme internazionali. La Dichiarazione Universale (10 dicembre 1948) garantisce il diritto alla vita e vieta tortura e pene crudeli, ma non vieta espressamente la pena di morte,


Art.3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Art.5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumane o degradanti.


Ci fu un tentativo da parte dell’Unione Sovietica (abolizionista fra il 1947 ed il 1950) di inserire nella Dichiarazione l’obbligo dell’abolizione in tempo di pace. La richiesta trovò l’opposizione dei paesi mantenitori, ma anche di quelli che, come il Venezuela, erano già allora abolizionisti totali e non volevano che la Dichiarazione legalizzasse la pena capitale in tempo di guerra. In ogni caso la Dichiarazione non approva in alcun modo la pena di morte:


“In nessuno dei lavori preparatori della Dichiarazione Universale troverete una sola parola spesa in favore della pena capitale (…) La pena di morte era vista come un male necessario, la cui esistenza non poteva essere giustificata né scientificamente né filosoficamente, (SCHABAS 1997-43)


Quindi secondo Schabas “l’inevitabile conclusione è che l’Articolo 3 della Dichiarazione Universale è in prospettiva abolizionista.” (SCHABAS 1997-44)

Un grande passo in avanti verso l’abolizionismo esplicito venne fatto con il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) del 1966, che all’Articolo 7 vieta la tortura ed all'Articolo 14 fornisce una serie di garanzie agli accusati, mentre nell'Articolo 6, per cui non sono previste deroghe, prende una posizione chiaramente abolizionista:


Art. 6
1 Il diritto alla vita è inerente alla persona umana (...)
2 Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita una sentenza capitale può essere pronunciata solo per i delitti più gravi [most serious crimes] (...)
5 Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.
6 Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare od impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto


Il commento ufficiale che ha fatto l'ONU (Comitato per i diritti umani) all' Articolo 6 è stato (27.07.1982):

"Il diritto alla vita è il diritto supremo, al quale non è possibile alcuna deroga, nemmeno in tempo di emergenza pubblica che minacci la vita della nazione (…) gli Stati (...) sono obbligati a ridurre l'applicazione della pena di morte ai crimini più gravi [e] (...) l'abolizione è desiderabile. Il Comitato conclude che tutte le misure di abolizione dovrebbero essere considerate come un progresso verso il godimento del diritto alla vita. (…) Il Comitato è dell'opinione che il termine delitti più gravi [most serious crimes] debba essere interpretato in modo restrittivo, nel senso che la pena di morte dovrebbe essere una misura del tutto eccezionale [a quite exceptional measure]"


Per dirlo con le parole di Nigel Rodley:


"La pena capitale costituisce un'eccezione alla regola che prevede la tutela del diritto alla vita di ogni essere umano. la pena capitale è trattata come una realtà transitoria, in vista dell'abolizione, solo i paesi nei quali la pena capitale non è stata abolita, beneficiano dell'eccezione. Ne consegue che uno Stato aderente [al Patto] non può reintrodurre la pena capitale una volta abolita. Presumibilmente lo stesso principio vale nei casi di reati specifici. Così, se uno Stato membro mantiene l'applicazione della pena capitale per tradimento, la sua reintroduzione per omicidio sarebbe ingiustificata.(…) Nessuna deroga all'Articolo 6 è permessa, neppure nei
«periodi di emergenza nei quali la vita della nazione corre un grave rischio». Pertanto non solo in ogni circostanza vanno rispettate tutte le norme tutelari di cui sopra, ma non devono sussistere pretesti per il ripristino della pena, quali che siano le difficoltà interne od esterne che un governo in carica si trovi ad affrontare." (RODLEY 1980-22)


Inoltre si ritiene che “un ampliamento dell’uso della pena capitale contraddica lo spirito dell’Articolo 6 (…) [e che] una volta che uno stato abbia abolito la pena di morte non la possa più reintrodurre" (SCHABAS 1997-101)

La desiderabilità dell’abolizione della pena di morte è stata ribadita dall’Assemblea delle Nazioni Unite nella Risoluzione 2857 del 20 dicembre 1971 che dichiarava:


"Allo scopo di garantire pienamente il diritto alla vita, di cui all'Art. 3 della Dichiarazione Universale, l'obbiettivo principale da perseguire è la graduale restrizione delle categorie dei reati per i quali è applicabile la pena capitale, col proposito rivolto al fine ultimo ed auspicabile dell'abolizione di questa forma di punizione in tutti i paesi" (quest'ultima parte sottolineata con enfasi)


L'8 dicembre 1977 l'Assemblea tornava sull'argomento con la risoluzione 32/61 che afferma:


"Obbiettivo principale da perseguirsi, in materia di punizione capitale, è la progressiva restrizione della categoria dei reati peri quali si irroga la pena di morte, essendo l'intento rivolto all' abolizione generale di questa forma di punizione"


Poi con la Risoluzione 35/172 del 15.12.80 l'Assemblea chiedeva a tutti gli Stati di rispettare come standard minimo il contenuto degli articoli 6, 14 e 15 dell'ICCPR. [Qui bisogna notare che gli Stati Uniti, pur avendo ratificato il Patto, hanno posto una tale quantità di riserve da renderlo assolutamente inoperante. La gravità del fatto ha spinto una dozzina di Paesi, fra cui il nostro, a opporsi a queste riserve chiedendo che gli USA le ritirino.]

Il 25 maggio 84 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) adottò un gruppo di garanzie di protezione dei diritti dei condannati a morte con la precisa condizione che “esse non saranno invocate per ritardare o prevenire l’abolizione della pena di morte” (HOOD 1996-81) ed il 21 maggio 1986 chiese a tutti i Paesi che non avessero ancora abolito la pena di morte di applicarle. Nello stesso anno, con la Risoluzione 29/118 l’assemblea Generale faceva sue le “Garanzie ECOSOC”

Il 15 dicembre 1989 il Secondo Protocollo Opzionale all' ICCPR ha definitivamente sancito la desiderabilità dell'abolizione della pena di morte. Il suo primo articolo così recita:


Art. 1
1 nessuno che sia sottoposto alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziato.
2 Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie all'abolizione della pena di morte nell'ambito della propria giurisdizione.


La contrarietà delle Nazioni Unite e della comunità internazionale all’uso della pena di morte è stata ulteriormente ribadita negli Statuti dei Tribunali Internazionali per il Ruanda e per l’ex Yugoslavia e della Corte Penale Internazionale. La pena di morte è infatti bandita dalle sentenze che questi possono emettere. [nota In altri luoghi ho fatto notare come lo Statuto della Corte Penale Internazionale sia un vero disastro per la difesa dei diritti umani]

Riassumendo
Possiamo quindi affermare che le norme internazionali:
1 consentono l' uso della pena di morte solamente come fatto eccezionale,
2 che la permettono solo per i reati più gravi,
3 che vogliono la riduzione del numero dei reati passibili di pena capitale,
4 che vietano la reintroduzione della pena di morte od un ampliamento del suo utilizzo,
5 che ne vogliono la futura, completa abolizione.

In Europa la pena di morte e' vietata
Il Parlamento Europeo (17 gennaio 1986), richiamandosi ad una risoluzione del 1981 che chiedeva l'abolizione della pena di morte nella CEE, ha chiesto che anche la Gran Bretagna firmi il VI Protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea sui Diritti Umani (21 aprile 1983), il cui primo Articolo recita:


La pena di morte sarà abolita. Nessuno sarà condannato a questa pena, nessuno sarà giustiziato.
 

Il 12 marzo 1992 è stata adottata una risoluzione che va più avanti delle precedenti, perché incita gli Stati membri a:


"Impegnarsi ad ottenere una decisione che obblighi le Nazioni Unite ad instaurare una moratoria generalizzata sulla pena di morte (...), a condurre una politica estera, ed in particolare quella parte che controlla gli accordi e la cooperazione economica, che consideri il rispetto dei diritti umani ed in particolare l'abolizione della pena di morte come una condizione fondamentale" ed infine " a promuovere nello stesso tempo una vasta campagna di informazione sulle posizioni del Parlamento Europeo e sulle ragioni che si oppongono al mantenimento della pena capitale nell'arsenale giuridico di uno Stato, al fine di sensibilizzare in profondità l'opinione pubblica sull'inutilità e l'inammissibilità di questa pena." (La Chronique d'Amnesty, Juin 92)


La convenzione americana sui diritti dell' uomo
L'Articolo 4 della Convenzione Americana sui Diritti Umani (22 novembre 1969) vieta esplicitamente la reintroduzione della pena di morte.
 

Art. 4
2 Nei paesi che non hanno abolito la pena di morte, questa potrà essere inflitta solo per i reati più gravi(...)
3 La pena di morte non sarà ripristinata nei paesi che l' hanno abolita
4 In nessun caso la pena di morte potrà essere applicata per i delitti politici o per reati comuni connessi a tali delitti.
5 La pena di morte non potrà essere inflitta alle persone che al momento della consumazione del reato avevano meno di 18 anni o più di 70.


L’ 8 giugno 1990 è stato aggiunto un Protocollo contro la pena di morte:


Art. 1
Gli Stati parte a questo Protocollo non applicheranno la pena di morte nel loro territorio ad alcuna persona soggetta alla loro giurisdizione


L'avanzata dell' abolizione
Dall’89 in avanti abbiamo visto avanzare con la democrazia l’abolizionismo. La maggiora parte dei Paesi del mondo non ha la pena di morte o non la applica. Più di settanta Paesi (un terzo del totale) sono abolizionisti totali. Negli ultimi venticinque anni una media di almeno due paesi all’anno ha abolito questa pena. (Amnesty International pubblica regolarmente l’elenco dei paesi abolizionisti e mantenitori)

I minorenni
Le norme internazionali vietano, nella maniera più chiara possibile, l' esecuzione di chi avesse meno di 18 anni al momento in cui commetteva il delitto. questo perché si ritiene che non avendo ancora completato il loro sviluppo non possano essere pienamente responsabili delle loro azioni, ciò non significa che non debbano essere puniti.


Art.6 ICCPR
5 Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi da minori di 18 anni.



Garanzie ECOSOC
3 Persone sotto i 18 anni di età al tempo in cui era stato commesso il crimine non saranno condannate a morte.

Art. 68 Convenzione di Ginevra per la protezione dei civili
In nessun caso la pena di morte può essere pronunciata su di una persona protetta che fosse sotto i 18 anni al tempo del delitto.

Art 37 Convenzione sui diritti del fanciullo
Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone ci età inferiore ai diciotto anni.


La pena di morte nel diritto umanitario
Sia la guerra che un conflitto armato di natura non internazionale prevedono l'immediata entrata in vigore delle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 (Prigionieri, Naufraghi, Feriti e Civili) che insieme formano il Diritto Umanitario.
L'Articolo 68 della Convenzione relativa alla protezione dei civili prevede che la pena di morte possa essere applicata ad una persona protetta solo nel caso in cui questa si sia macchiata di spionaggio di atti gravi di sabotaggio o di aggressioni che abbiano causato la morte purché:


"Questi crimini fossero punibili con la pena di morte sotto la legge del territorio occupato prima che l'occupazione avesse luogo"



Nota bibliografica
I testi degli Articoli e delle Risoluzioni si trovano in AMNESTY INTERNATIONAL ACT 50/10/98 International Standards on the Death Penalty.

RODLEY NIGEL
1980 “La pena capitale nel diritto e nelle relazioni internazionali” in: AMNESTY INTERNATIONAL Pena di morte, Pordenone, Studio tesi, 1980

1983 "La pena di morte nella legislazione internazionale sui diritti umani" in: AAVV La pena di morte nel mondo. Casale M, Marietti, 1983

1987 The Treatment of Prisoners under International Law, New York, Oxford U. P. 1987

SCHABAS WILLIAM A
1996a The Death Penalty as Cruel Treatment and Torture Boston Northeastern U P 1996

1996b “International Legal Aspect” in: HODGKINSON PETER. RUTHERFORD ANDREW, eds. Capital Punishment. Global Issues and Prospect Winchester, Water Side Press, 1996

1997 The Abolition of the Death Penalty in International Law, Second edition. Cambridge, Cambridge University Press 1997

1998 “International Law and Abolition of the Death penalty” Washington and Lee Law Review Summer 1998



Claudio Giusti - Forlì, febbraio 2000

 
 
 
 

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