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La pena di
morte e le Nazioni Unite
di
Claudio Giusti
Al contrario della
tortura la pena di morte non è, ancora, vietata dalle norme
internazionali.
La Dichiarazione Universale (10 dicembre 1948) garantisce il diritto
alla vita e vieta tortura e trattamenti crudeli, ma non vieta
espressamente la pena di morte
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza
della propria persona.
Art. 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizione crudeli, inumane o degradanti.
Ci fu un tentativo da
parte dell’Unione Sovietica, abolizionista fra il 1947 ed il 1950, di
inserire nella Dichiarazione l’obbligo dell’abolizione in tempo di pace.
La richiesta trovò l’opposizione dei paesi mantenitori, ma anche di
quelli che, come il Venezuela, erano già allora abolizionisti totali e
non volevano che la Dichiarazione legalizzasse la pena capitale in tempo
di guerra. In ogni caso la Dichiarazione non approva in alcun modo la
pena di morte:
Secondo Willaim Schabas:
“In nessuno dei
lavori preparatori della Dichiarazione Universale troverete una sola
parola spesa in favore della pena capitale (…) La pena di morte era
vista come un male necessario, la cui esistenza non poteva essere
giustificata né scientificamente né filosoficamente, (Schabas, 1997- 43)
e “l’inevitabile conclusione è che l’Articolo 3 della Dichiarazione
Universale è in prospettiva abolizionista.” (Schabas, 1997- 44)
Un grande passo in avanti verso l’abolizionismo esplicito venne fatto
con il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) del
1966, che all’Articolo 7 vieta la tortura, all'Articolo 14 fornisce una
serie di garanzie agli accusati, mentre nell'Articolo 6, per cui non
sono previste deroghe, prende una posizione chiaramente abolizionista:
Art. 6 ICCPR
Il diritto alla vita è inerente alla persona umana (...)
Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita una sentenza
capitale può essere pronunciata solo per i delitti più gravi [most
serious crimes] (...)
Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi
dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne
incinte.
Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per
ritardare od impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno
Stato parte del presente Patto
Il commento
ufficiale che ha fatto l'ONU (Comitato per i diritti umani) all'
Articolo 6 è stato (27.07.1982):
"Il diritto alla
vita è il diritto supremo, al quale non è possibile alcuna deroga,
nemmeno in tempo di emergenza pubblica che minacci la vita della nazione
(…) gli Stati (...) sono obbligati a ridurre l'applicazione della pena
di morte ai crimini più gravi [e] (...) l'abolizione è desiderabile. Il
Comitato conclude che tutte le misure di abolizione dovrebbero essere
considerate come un progresso verso il godimento del diritto alla vita.
(…) Il Comitato è dell'opinione che il termine delitti più gravi [most
serious crimes] debba essere interpretato in modo restrittivo, nel senso
che la pena di morte dovrebbe essere una misura del tutto eccezionale [a
quite exceptional measure]"
Secondo Nigel Rodley ne consegue che:
"La pena capitale
costituisce un'eccezione alla regola che prevede la tutela del diritto
alla vita di ogni essere umano. la pena capitale è trattata come una
realtà transitoria, in vista dell'abolizione, solo i paesi nei quali la
pena capitale non è stata abolita, beneficiano dell'eccezione. Ne
consegue che uno Stato aderente [al Patto] non può reintrodurre la pena
capitale una volta abolita. Presumibilmente lo stesso principio vale nei
casi di reati specifici. Così, se uno Stato membro mantiene
l'applicazione della pena capitale per tradimento, la sua reintroduzione
per omicidio sarebbe ingiustificata.(…) Nessuna deroga all'Articolo 6 è
permessa, neppure nei <periodi di emergenza nei quali la vita della
nazione corre un grave rischio>. Pertanto non solo in ogni circostanza
vanno rispettate tutte le norme tutelari di cui sopra, ma non devono
sussistere pretesti per il ripristino della pena, quali che siano le
difficoltà interne od esterne che un governo in carica si trovi ad
affrontare." (Rodley, 1980-22)
Inoltre si ritiene che “un ampliamento dell’uso della pena capitale
contraddica lo spirito dell’Articolo 6 (…) [e che] una volta che uno
stato abbia abolito la pena di morte non la possa più reintrodurre" (Schabas,
1997-101)
La desiderabilità dell’abolizione della pena di morte è stata ribadita
dall’Assemblea delle Nazioni Unite nella Risoluzione 2857 del 20
dicembre 1971 che dichiarava:
"Allo scopo di
garantire pienamente il diritto alla vita, di cui all'Art. 3 della
Dichiarazione Universale, l'obiettivo principale da perseguire è la
graduale restrizione delle categorie dei reati per i quali è applicabile
la pena capitale, col proposito rivolto al fine ultimo ed auspicabile
dell'abolizione di questa forma di punizione in tutti i paesi" (quest'ultima
parte sottolineata con enfasi)
L'8 dicembre 1977 l'Assemblea tornava sull'argomento con la Risoluzione
32/61 che afferma:
"Obiettivo
principale da perseguirsi, in materia di punizione capitale, è la
progressiva restrizione della categoria dei reati peri quali si irroga
la pena di morte, essendo l'intento rivolto all' abolizione generale di
questa forma di punizione"
Poi con la Risoluzione 35/172 del 15.12.80 l'Assemblea chiedeva a tutti
gli Stati di rispettare come standard minimo il contenuto degli articoli
6, 14 e 15 dell'ICCPR. [Qui bisogna notare che gli Stati Uniti, pur
avendo ratificato il Patto, hanno posto una tale quantità di riserve da
renderlo assolutamente inoperante. La gravità del fatto ha spinto una
dozzina di Paesi, fra cui il nostro, a opporsi a queste riserve
chiedendo che gli USA le ritirino.]
Il 25 maggio 1984 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite
(ECOSOC) adottò un gruppo di garanzie di protezione dei diritti dei
condannati a morte con la precisa condizione che “esse non saranno
invocate per ritardare o prevenire l’abolizione della pena di morte” (HOOD,
1996-81) ed il 21 maggio 1986 chiese a tutti i Paesi che non avessero
ancora abolito la pena di morte di applicarle. Nello stesso anno, con la
Risoluzione 29/118 l’Assemblea Generale faceva sue le “Garanzie ECOSOC”
Il 15 dicembre 1989 il Secondo Protocollo Opzionale all' ICCPR ha
definitivamente sancito la desiderabilità dell'abolizione della pena di
morte. Il suo primo articolo così recita:
Art. 1
1 nessuno che sia sottoposto alla giurisdizione di uno Stato parte al
presente Protocollo sarà giustiziato.
2 Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie all'abolizione della
pena di morte nell'ambito della propria giurisdizione.
La contrarietà delle
Nazioni Unite e della comunità internazionale all’uso della pena di
morte è stata ulteriormente ribadita negli Statuti dei Tribunali
Internazionali per il Ruanda e per l’ex Jugoslavia e della Corte Penale
Internazionale. La pena di morte è infatti bandita dalle sentenze che
questi possono emettere. [nota In altri luoghi ho fatto notare come lo
Statuto della Corte Penale Internazionale sia un vero disastro per la
difesa dei diritti umani]
Riassumendo
Possiamo quindi affermare che le norme internazionali:
1 consentono l' uso della pena di morte solamente come fatto
eccezionale,
2 che la permettono solo per i reati più gravi,
3 che vogliono la riduzione del numero dei reati passibili di pena
capitale,
4 che vietano la reintroduzione della pena di morte od un ampliamento
del
suo utilizzo,
5 che ne vogliono la futura, completa abolizione.
In Europoa la pena di morte è vietata
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali prevede espressamente la pena di morte come
eccezione al diritto alla vita:
Articolo 2
Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può
essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di
una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il
delitto è punito dalla legge con tale pena.
Questa posizione è stata superata, prima dal 6° Protocollo del 28 aprile
1982 il cui primo articolo recita:
“La pena di morte sarà abolita. Nessuno sarà condannato a questa pena,
nessuno sarà giustiziato. “
poi dal 13° Protocollo (Vilnius 2 maggio 2002) che, a differenza del
precedente non prevede possibilità di riserve, e infine dalla
Costituzione Europea. La pena capitale è stata quindi definitivamente
espulsa dall’Europa che si vanta di essere una “death penalty free
land”.
Bibliografia
I testi degli
Articoli e delle Risoluzioni si trovano in AMNESTY INTERNATIONAL ACT
50/10/98, International Standards on the Death Penalty (le traduzioni
sono mie)
RODLEY NIGEL
The Treatment of Prisoners under International Law, New York, Oxford
University Press, 1987
SCHABAS WILLIAM
- The Death Penalty as Cruel Treatment and Torture, Boston.
Northeastern University Press, 1996
- The Abolition of the Death Penalty in International Law, Second
edition. Cambridge, Cambridge University Press 1997
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