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La pena di morte e le Nazioni Unite
di Claudio Giusti

Al contrario della tortura la pena di morte non è, ancora, vietata dalle norme internazionali.
La Dichiarazione Universale (10 dicembre 1948) garantisce il diritto alla vita e vieta tortura e trattamenti crudeli, ma non vieta espressamente la pena di morte


Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Art. 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumane o degradanti.

 

Ci fu un tentativo da parte dell’Unione Sovietica, abolizionista fra il 1947 ed il 1950, di inserire nella Dichiarazione l’obbligo dell’abolizione in tempo di pace. La richiesta trovò l’opposizione dei paesi mantenitori, ma anche di quelli che, come il Venezuela, erano già allora abolizionisti totali e non volevano che la Dichiarazione legalizzasse la pena capitale in tempo di guerra. In ogni caso la Dichiarazione non approva in alcun modo la pena di morte:
Secondo Willaim Schabas:


“In nessuno dei lavori preparatori della Dichiarazione Universale troverete una sola parola spesa in favore della pena capitale (…) La pena di morte era vista come un male necessario, la cui esistenza non poteva essere giustificata né scientificamente né filosoficamente, (Schabas, 1997- 43) e “l’inevitabile conclusione è che l’Articolo 3 della Dichiarazione Universale è in prospettiva abolizionista.” (Schabas, 1997- 44)


Un grande passo in avanti verso l’abolizionismo esplicito venne fatto con il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) del 1966, che all’Articolo 7 vieta la tortura, all'Articolo 14 fornisce una serie di garanzie agli accusati, mentre nell'Articolo 6, per cui non sono previste deroghe, prende una posizione chiaramente abolizionista:

Art. 6 ICCPR
Il diritto alla vita è inerente alla persona umana (...)
Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita una sentenza capitale può essere pronunciata solo per i delitti più gravi [most serious crimes] (...)
Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.
Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare od impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto


Il commento ufficiale che ha fatto l'ONU (Comitato per i diritti umani) all' Articolo 6 è stato (27.07.1982):

"
Il diritto alla vita è il diritto supremo, al quale non è possibile alcuna deroga, nemmeno in tempo di emergenza pubblica che minacci la vita della nazione (…) gli Stati (...) sono obbligati a ridurre l'applicazione della pena di morte ai crimini più gravi [e] (...) l'abolizione è desiderabile. Il Comitato conclude che tutte le misure di abolizione dovrebbero essere considerate come un progresso verso il godimento del diritto alla vita. (…) Il Comitato è dell'opinione che il termine delitti più gravi [most serious crimes] debba essere interpretato in modo restrittivo, nel senso che la pena di morte dovrebbe essere una misura del tutto eccezionale [a quite exceptional measure]"

Secondo Nigel Rodley ne consegue che:

"La pena capitale costituisce un'eccezione alla regola che prevede la tutela del diritto alla vita di ogni essere umano. la pena capitale è trattata come una realtà transitoria, in vista dell'abolizione, solo i paesi nei quali la pena capitale non è stata abolita, beneficiano dell'eccezione. Ne consegue che uno Stato aderente [al Patto] non può reintrodurre la pena capitale una volta abolita. Presumibilmente lo stesso principio vale nei casi di reati specifici. Così, se uno Stato membro mantiene l'applicazione della pena capitale per tradimento, la sua reintroduzione per omicidio sarebbe ingiustificata.(…) Nessuna deroga all'Articolo 6 è permessa, neppure nei <periodi di emergenza nei quali la vita della nazione corre un grave rischio>. Pertanto non solo in ogni circostanza vanno rispettate tutte le norme tutelari di cui sopra, ma non devono sussistere pretesti per il ripristino della pena, quali che siano le difficoltà interne od esterne che un governo in carica si trovi ad affrontare." (Rodley, 1980-22)

Inoltre si ritiene che “un ampliamento dell’uso della pena capitale contraddica lo spirito dell’Articolo 6 (…) [e che] una volta che uno stato abbia abolito la pena di morte non la possa più reintrodurre" (Schabas, 1997-101)
La desiderabilità dell’abolizione della pena di morte è stata ribadita dall’Assemblea delle Nazioni Unite nella Risoluzione 2857 del 20 dicembre 1971 che dichiarava:

"Allo scopo di garantire pienamente il diritto alla vita, di cui all'Art. 3 della Dichiarazione Universale, l'obiettivo principale da perseguire è la graduale restrizione delle categorie dei reati per i quali è applicabile la pena capitale, col proposito rivolto al fine ultimo ed auspicabile dell'abolizione di questa forma di punizione in tutti i paesi" (quest'ultima parte sottolineata con enfasi)

L'8 dicembre 1977 l'Assemblea tornava sull'argomento con la Risoluzione 32/61 che afferma:

"Obiettivo principale da perseguirsi, in materia di punizione capitale, è la progressiva restrizione della categoria dei reati peri quali si irroga la pena di morte, essendo l'intento rivolto all' abolizione generale di questa forma di punizione"

Poi con la Risoluzione 35/172 del 15.12.80 l'Assemblea chiedeva a tutti gli Stati di rispettare come standard minimo il contenuto degli articoli 6, 14 e 15 dell'ICCPR. [Qui bisogna notare che gli Stati Uniti, pur avendo ratificato il Patto, hanno posto una tale quantità di riserve da renderlo assolutamente inoperante. La gravità del fatto ha spinto una dozzina di Paesi, fra cui il nostro, a opporsi a queste riserve chiedendo che gli USA le ritirino.]
Il 25 maggio 1984 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) adottò un gruppo di garanzie di protezione dei diritti dei condannati a morte con la precisa condizione che “esse non saranno invocate per ritardare o prevenire l’abolizione della pena di morte” (HOOD, 1996-81) ed il 21 maggio 1986 chiese a tutti i Paesi che non avessero ancora abolito la pena di morte di applicarle. Nello stesso anno, con la Risoluzione 29/118 l’Assemblea Generale faceva sue le “Garanzie ECOSOC”
Il 15 dicembre 1989 il Secondo Protocollo Opzionale all' ICCPR ha definitivamente sancito la desiderabilità dell'abolizione della pena di morte. Il suo primo articolo così recita:

Art. 1
1 nessuno che sia sottoposto alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziato.

2 Ogni Stato parte adotterà le misure necessarie all'abolizione della pena di morte nell'ambito della propria giurisdizione.
 

La contrarietà delle Nazioni Unite e della comunità internazionale all’uso della pena di morte è stata ulteriormente ribadita negli Statuti dei Tribunali Internazionali per il Ruanda e per l’ex Jugoslavia e della Corte Penale Internazionale. La pena di morte è infatti bandita dalle sentenze che questi possono emettere. [nota In altri luoghi ho fatto notare come lo Statuto della Corte Penale Internazionale sia un vero disastro per la difesa dei diritti umani]


Riassumendo

Possiamo quindi affermare che le norme internazionali:

1 consentono l' uso della pena di morte solamente come fatto eccezionale,
2 che la permettono solo per i reati più gravi,
3 che vogliono la riduzione del numero dei reati passibili di pena capitale,
4 che vietano la reintroduzione della pena di morte od un ampliamento del
suo utilizzo,
5 che ne vogliono la futura, completa abolizione.

In Europoa la pena di morte è vietata
La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevede espressamente la pena di morte come eccezione al diritto alla vita:

Articolo 2
Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.
Questa posizione è stata superata, prima dal 6° Protocollo del 28 aprile 1982 il cui primo articolo recita:

“La pena di morte sarà abolita. Nessuno sarà condannato a questa pena, nessuno sarà giustiziato. “

poi dal 13° Protocollo (Vilnius 2 maggio 2002) che, a differenza del precedente non prevede possibilità di riserve, e infine dalla Costituzione Europea. La pena capitale è stata quindi definitivamente espulsa dall’Europa che si vanta di essere una “death penalty free land”.

 

Bibliografia

I testi degli Articoli e delle Risoluzioni si trovano in AMNESTY INTERNATIONAL ACT 50/10/98, International Standards on the Death Penalty (le traduzioni sono mie)

RODLEY NIGEL
The Treatment of Prisoners under International Law, New York, Oxford
University Press, 1987

SCHABAS WILLIAM
- The Death Penalty as Cruel Treatment and Torture, Boston.
Northeastern University Press, 1996
- The Abolition of the Death Penalty in International Law, Second
edition. Cambridge, Cambridge University Press 1997

 
 

 

 
 


agli incroci dei venti, 6 gennaio 2007

 

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