Coalizione Italiana Contro la Pena di Morte


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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

 

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Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamava la Dichiarazione universale dei diritti umani. Per la prima volta nella storia dell’umanità, era stato prodotto un documento che riguardava tutte le persone del mondo. Per la prima volta veniva scritto che esistono diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di essere al mondo.

Vi invitiamo a familiarizzare con questo documento, ad applicare le norme in esso indicate nella vita di tutti i giorni e a diffondere la cultura del rispetto dei diritti dell’uomo.
 



Dichiarazione universale dei diritti umani
(articoli abbreviati)


¨ Articolo 1 - Diritto all’uguaglianza.
¨ Articolo 2 - Liberazione da ogni discriminazione.
¨ Articolo 3 - Diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza personale.
¨ Articolo 4 - Emancipazione dalla schiavitù.
¨ Articolo 5 - Liberazione dalla tortura o da punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
¨ Articolo 6 - Diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica.
¨ Articolo 7 - Diritto ad eguale tutela da parte della legge.
¨ Articolo 8 - Diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali.
¨ Articolo 9 - Liberazione da arresto, detenzione o esilio arbitrari.
¨ Articolo 10 - Diritto ad un’equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale.
¨ Articolo 11 - Diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria.
¨ Articolo 12 - Liberazione da interferenze arbitrarie nella vita privata, nella famiglia, nella casa e nella corrispondenza.
¨ Articolo 13 - Diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
¨ Articolo 14 - Diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
¨ Articolo 15 - Diritto di cittadinanza e diritto di mutazione di cittadinanza.
¨ Articolo 16 - Diritto di sposarsi e fondare una famiglia.
¨ Articolo 17 - Diritto alla proprietà personale.
¨ Articolo 18 - Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
¨ Articolo 19 - Diritto alla libertà di opinione ed informazione.
¨ Articolo 20 - Diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
¨ Articolo 21 - Diritto di partecipare al governo del proprio Paese e a libere elezioni.
¨ Articolo 22 - Diritto alla sicurezza sociale.
¨ Articolo 23 - Diritto ad un lavoro soddisfacente ed alla partecipazione a sindacati.
¨ Articolo 24 - Diritto al riposo ed allo svago.
¨ Articolo 25 - Diritto ad un tenore di vita sufficiente.
¨ Articolo 26 - Diritto all’istruzione.
¨ Articolo 27 - Diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità.
¨ Articolo 28 - Diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
¨ Articolo 29 -Doveri verso la comunità per il libero e pieno sviluppo della personalità dell’individuo.
¨ Articolo 30 - Liberazione da interferenze di Stato o private con i diritti enunciati nella presente dichiarazione.





Dichiarazione universale dei diritti umani



Preambolo


Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei oro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni,


L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama

LA PRESENTE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.


ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

ARTICOLO 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

ARTICOLO 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

ARTICOLO 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

ARTICOLO 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

ARTICOLO 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

ARTICOLO 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

ARTICOLO 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

ARTICOLO 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

ARTICOLO 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

ARTICOLO 14
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

ARTICOLO 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

ARTICOLO 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

ARTICOLO 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

ARTICOLO 20
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

ARTICOLO 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

ARTICOLO 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

ARTICOLO 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

ARTICOLO 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

ARTICOLO 26
1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

ARTICOLO 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

ARTICOLO 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

ARTICOLO 29
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

 

 

COALIZIONE ITALIANA CONTRO LA PENA DI MORTE
 

La Coalizione Italiana contro la pena di morte, associazione non a scopo di lucro fondata nel 1997, si oppone alla pena di morte incondizionatamente, nella convinzione che il rispetto dei diritti umani rappresenti una priorità incontestabile e che la giustizia non debba essere perseguita con spirito di vendetta, bensì con un'equilibrata gestione delle forze che operano nella società.

Ogni comunità deve essere in grado di assicurare processi equi, certezza della pena, opportunità di riabilitazione, bilanciando l'esigenza di giustizia dei familiari delle vittime di crimini violenti ed il rispetto di quegli stessi valori che reclamano un atto di giustizia.

La Coalizione raccoglie e divulga notizie sulla pena di morte nel mondo e promuove azioni di protesta e campagne d'informazione.

La Coalizione è socio fondatore della Coalizione Mondiale contro la pena di morte.


Questa pubblicazione è stata prodotta da:

COALIZIONE ITALIANA CONTRO LA PENA DI MORTE
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Grazie.

 
 

 

 
 

coalizione italiana contro la pena di morte, 12 marzo 2006

 

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