|
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Testo disponibile
in formato PDF -
Download
[96 KB]
Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
proclamava la Dichiarazione universale dei diritti umani. Per la
prima volta nella storia dell’umanità, era stato prodotto un
documento che riguardava tutte le persone del mondo. Per la
prima volta veniva scritto che esistono diritti di cui ogni
essere umano deve poter godere per la sola ragione di essere al
mondo.
Vi invitiamo a familiarizzare con questo documento, ad applicare
le norme in esso indicate nella vita di tutti i giorni e a
diffondere la cultura del rispetto dei diritti dell’uomo.
Dichiarazione universale dei diritti umani
(articoli
abbreviati)
¨
Articolo 1 -
Diritto all’uguaglianza.
¨
Articolo 2
-
Liberazione da ogni discriminazione.
¨
Articolo 3
-
Diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza personale.
¨
Articolo 4
-
Emancipazione dalla schiavitù.
¨
Articolo 5
-
Liberazione dalla tortura o da punizioni o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti.
¨
Articolo 6
-
Diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica.
¨
Articolo 7
-
Diritto ad eguale tutela da parte della legge.
¨
Articolo 8
-
Diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali.
¨
Articolo 9
-
Liberazione da arresto, detenzione o esilio arbitrari.
¨
Articolo 10
-
Diritto ad un’equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale.
¨
Articolo 11
-
Diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria.
¨
Articolo 12
-
Liberazione da interferenze arbitrarie nella vita privata, nella
famiglia, nella casa e nella corrispondenza.
¨
Articolo 13
-
Diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini
di ogni Stato.
¨
Articolo 14
-
Diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle
persecuzioni.
¨
Articolo 15
-
Diritto di cittadinanza e diritto di mutazione di cittadinanza.
¨
Articolo 16
-
Diritto di sposarsi e fondare una famiglia.
¨
Articolo 17
-
Diritto alla proprietà personale.
¨
Articolo 18 -
Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
¨
Articolo 19
-
Diritto alla libertà di opinione ed informazione.
¨
Articolo 20
-
Diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
¨
Articolo 21
-
Diritto di partecipare al governo del proprio Paese e a libere
elezioni.
¨
Articolo 22
-
Diritto alla sicurezza sociale.
¨
Articolo 23
-
Diritto ad un lavoro soddisfacente ed alla partecipazione a
sindacati.
¨
Articolo 24 -
Diritto al riposo ed allo svago.
¨
Articolo 25
-
Diritto ad un tenore di vita sufficiente.
¨
Articolo 26
-
Diritto all’istruzione.
¨
Articolo 27
-
Diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità.
¨
Articolo 28
-
Diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i
diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano
essere pienamente realizzati.
¨
Articolo 29
-Doveri verso la comunità per il libero e pieno sviluppo della
personalità dell’individuo.
¨
Articolo 30
-
Liberazione da interferenze di Stato o private con i diritti
enunciati nella presente dichiarazione.
Dichiarazione universale dei diritti umani
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti
i membri della famiglia umana e dei oro diritti, uguali ed
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti
umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la
coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli
esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più
alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano
protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia
costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione
contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di
rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato
nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo,
nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in
una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire,
in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di
questa libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni,
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
LA PRESENTE DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte
le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della
società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si
sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne,
mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e
rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
ARTICOLO 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e
diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
ARTICOLO 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico internazionale del paese o del
territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di
sovranità.
ARTICOLO 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
ARTICOLO 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma.
ARTICOLO 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a
trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.
ARTICOLO 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento
della sua personalità giuridica.
ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza
alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della
legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso
a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i
diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o
dalla legge.
ARTICOLO 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
ARTICOLO 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad
una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente
e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e
dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale
gli venga rivolta.
ARTICOLO 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino
a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un
pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento
in cui il reato sia stato commesso.
ARTICOLO 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e
della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere
tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
ARTICOLO 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
ARTICOLO 14
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri
paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
ARTICOLO 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
ARTICOLO 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e
di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo
scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
ARTICOLO 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua proprietà.
ARTICOLO 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza
e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di
religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o
in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche,
nel culto e nell'osservanza dei riti.
ARTICOLO 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di
espressione incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere.
ARTICOLO 20
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del
proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti
liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del
governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed
a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
votazione.
ARTICOLO 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo
sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed
al libero sviluppo della sua personalità.
ARTICOLO 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed
alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata,
se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
ARTICOLO 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo
in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie
periodiche retribuite.
ARTICOLO 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali
necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in
ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale.
ARTICOLO 26
1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari
e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere
messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere
di istruzione da impartire ai loro figli.
ARTICOLO 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
ARTICOLO 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
ARTICOLO 29
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e
rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per
soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico
e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle
Nazioni Unite.
ARTICOLO 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel
senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o
persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante
alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa
enunciati.
COALIZIONE
ITALIANA CONTRO LA PENA DI MORTE
La Coalizione Italiana contro la pena di morte, associazione non
a scopo di lucro fondata nel 1997, si oppone alla pena di morte
incondizionatamente, nella convinzione che il rispetto dei
diritti umani rappresenti una priorità incontestabile e che la
giustizia non debba essere perseguita con spirito di vendetta,
bensì con un'equilibrata gestione delle forze che operano nella
società.
Ogni comunità deve essere in grado di assicurare processi equi,
certezza della pena, opportunità di riabilitazione, bilanciando
l'esigenza di giustizia dei familiari delle vittime di crimini
violenti ed il rispetto di quegli stessi valori che reclamano un
atto di giustizia.
La Coalizione raccoglie e divulga notizie sulla pena di morte
nel mondo e promuove azioni di protesta e campagne
d'informazione.
La Coalizione è socio fondatore della Coalizione Mondiale contro
la pena di morte.
Questa pubblicazione è stata prodotta da:
COALIZIONE ITALIANA CONTRO LA PENA DI MORTE
Casella Postale n° 39
80078 Pozzuoli (NA)
Sito web:
www.coalit.org
E-mail:
info@coalit.org
Se si desidera contribuire alle attività della Coalizione, si
possono effettuare delle donazioni. Tutti i contributi, anche
minimi, sono un aiuto prezioso nel nostro lavoro in difesa dei
diritti dell’uomo.
Come donare:
Versamento da effettuarsi sul conto corrente postale numero
38725800 intestato a Coalizione Italiana Contro la Pena di
Morte, indicando “DONAZIONE” nella causale del bollettino.
Grazie. |
|